Pubblicare foto senza consenso è abuso dell’immagine
Due euro al giorno di ritardo per chi non toglie le foto da Facebook nonostante l’ordine di rimozione
Pubblicare le foto altrui su Facebook senza consenso è una violazione dei diritti alla riservatezza e all’immagine della persona e va condannato non solo l’abuso ma anche il ritardo nel procedere alla cancellazione delle immagini.
È quanto ha disposto il tribunale di Bari (con ordinanza del 7 novembre 2019) accogliendo il ricorso di un uomo che chiedeva venissero rimosse le foto sue e dei suoi figli dal profilo Facebook della propria ex.
I giudici pugliesi hanno accolto le richieste dell’uomo ordinando alla donna la rimozione immediata delle immagini e disponendo anche l’obbligo di corresponsione di due euro per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione all’ordine di cancellazione.
Abuso dell’immagine pubblicare foto senza consenso.
Il tribunale non ha dubbi: la condotta della donna integra un abuso dell’immagine altrui che fa scattare il diritto del ricorrente ad ottenere l’immediata cancellazione delle fotografie che ritraggono lui e i suoi figli minori.
Il principio generale, infatti, affermato dal giudice di Bari è che la pubblicazione di una foto ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. E tale condizione «è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale».
Irrilevante la differenza tra negazione e cessazione del consenso – Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risulta espressamente negato, o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione. Per cui, è irrilevante anche la differenza tra negazione e cessazione, poiché il consenso è suscettibile di revoca in qualsiasi momento.
I diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza), infatti, evidenzia il tribunale «hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti ex nunc. Salvi, beninteso, i casi in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge».
Condannato anche il ritardo – La condotta della donna deve considerarsi dunque del tutto illecita, poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.
Ragion per cui, il giudice decide di disporre anche una misura di coercizione indiretta dell’adempimento dell’obbligo a norma dell’articolo 614-bis del Cpc, condannando la donna a corrispondere la somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.
Fonte: FederPrivacy