NO alla pubblicazione di un minore anche se con un personaggio famoso

Necessario l’accertamento dell’interesse alla diffusione dell’immagine

L’interesse pubblico alla pubblicazione di una notizia, qualora ricorrano le condizioni che legittimano l’esercizio del diritto di cronaca, è distinto rispetto all’interesse, del tutto diverso e non sovrapponibile, che riguarda la legittimità della diffusione dell’immagine delle persone coinvolte. L’accertamento di quest’ultimo interesse deve avvenire in concreto e deve tener conto della necessità della divulgazione dell’immagine per la completezza e correttezza dell’informazione, ovvero dell’espresso consenso manifestato dalle persone ritratte. A dirlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 4477/2021.

Il caso

La controversia oggetto della decisione prende le mosse dalla richiesta di risarcimento danni per violazione della privacy avanzata nei confronti di alcune testate giornalistiche nazionali e locali da parte dei genitori di una minore, in stato vegetativo e ricoverata presso un istituto di cura. La presunta violazione della riservatezza riguardava la pubblicazione di foto che ritraevano i genitori e la figlia in occasione della visita presso la clinica di un noto calciatore, idolo della minore, il quale aveva accettato l’invito rivolto dalla coppia e si era presentato nella stanza della figlia nel tentativo di provocarle una reazione positiva. Il tutto veniva documentato con delle fotografie che, assieme alla notizia della visita, venivano poi pubblicate su alcuni quotidiani locali e su organi di stampa nazionali. Il tutto però a totale insaputa dei soggetti interessati.

La valutazione del Tribunale

Per il Tribunale non vi era nulla di illecito.

Difatti, nella fattispecie era riscontrabile: l’esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda desumibile dalla notorietà del calciatore coinvolto e dalle finalità della visita di quest’ultimo alla minore ricoverata; la sussistenza di un consenso implicito alla diffusione delle immagini desumibile dalle modalità di ripresa delle foto; un previo consenso espresso dal genitore alla pubblicazione della notizia nei confronti dell’inviato del quotidiano che per primo aveva diffuso le immagini.

I genitori ricorrevano a questo punto direttamente in Cassazione sottolineando, in particolare, l’errore del primo giudice, il quale aveva del tutto omesso la verifica della sussistenza di un interesse pubblico che autorizzasse, oltre alla pubblicazione della notizia, anche quella dell’immagine. Trattasi, infatti, di un accertamento ulteriore e diverso rispetto a quello riguardante la semplice diffusione della notizia.

La presenza di un personaggio famoso non consente di per sé la pubblicazione

Tale rilievo coglie nel segno e offre alla Suprema corte l’occasione per far luce su una tematica di difficile interpretazione, complicata ancor di più nella fattispecie dalla presenza di un soggetto minore, per giunta in uno stato di salute particolarmente grave. Con una lunga e articolata ordinanza i giudici di legittimità cercano di spiegare come risolvere il problema dei limiti alla lecita utilizzazione dell’immagine di una persona, contestualmente alla pubblicazione della notizia ad essa corrispondente.

Innanzitutto, per i giudici di legittimità a nulla rileva il fatto che si è trattato di foto con un calciatore famoso.

Difatti, non ogni vicenda che coinvolge un personaggio noto giustifica la legittimità della diffusione dell’immagine di soggetti terzi, laddove manchi una specifica necessità. Peraltro, si è trattato di un incontro di carattere essenzialmente privato, sebbene coinvolgente un personaggio molto noto al pubblico.

L’accertamento dell’interesse alla diffusione dell’immagine

Ciò posto, per il Collegio, la circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale è configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non è sufficiente a legittimare la riproduzione e la diffusione. È necessario, infatti, procedere a verificare se sussiste altresì un interesse alla diffusione dell’immagine che ritrae i soggetti coinvolti. Trattasi di indagine che va condotta caso per caso, occorrendo verificare se la pubblicazione dell’immagine sia essenziale ai fini dell’informazione e se tali immagini, per le loro caratteristiche intrinseche siano da considerare lesive della dignità della persona.

Nel caso di specie, il Tribunale non ha affatto accertato che le immagini contestate fossero o meno essenziali rispetto al fine dell’informazione fornita con la pubblicazione della notizia. Tale accertamento è stato, infatti, assorbito dal diverso aspetto della sufficienza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Nella fattispecie, si è verificata, cioè, una «pretermissione di ogni concreto ed effettivo accertamento» in ordine all’essenzialità della rilevazione dell’immagine ai fini della completezza della notizia.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 9 marzo 2021

FONTE ARTICOLO: FederPrivacy