LA PRIVACY E I SOCIAL- I casi
La finalità sarebbe quella di dare una visione immediata e concisa delle problematiche a cui potrebbero portare delle pubblicazioni non espressamente consentite:
CASO 1-
Far partecipare una bambina di tre anni a una sfilata in costume da bagno, a scopo promozionale, di un negozio di biancheria intima, presso un locale, senza il consenso di entrambi i genitori ma solo della madre che sfilava con lei è un fatto illecito, anche perché le foto della bimba sono state poi pubblicate su Facebook senza oscurare il volto. Lo ha chiarito il Tribunale di Ravenna a cui si è rivolto il padre per ottenere il risarcimento del danno dal negozio di biancheria intima e dal locale, lamentando la violazione del regime giuridico dell’affido condiviso che prevede la compartecipazione dei genitori a tutte le scelte che quotidianamente riguardano i figli minori. Il Tribunale ha però negato il risarcimento perché il padre era presente alla sfilata e non si è opposto alla sua realizzazione. Secondo i giudici il suo atteggiamento inerte ha determinato il danno lamentato che avrebbe potuto essere evitato impedendo alla figlia di partecipare alla sfilata.
CASO 2-
Inserire la foto di un minorenne, giocatore di calcio, in un album di figurine senza il consenso dei genitori viola la legge sul diritto d’autore (articolo 96 della legge 633/1941) anche se il ritratto fotografico è stato ripreso da una partita di calcio che si è svolta in pubblico. Quello che rileva è il diritto all’immagine, inteso come il diritto costituzionalmente garantito a non vedere esposta o pubblicata qualsiasi rappresentazione delle proprie sembianze senza il proprio consenso. I genitori, che hanno chiamato in causa la società che ha pubblicato l’album e le figurine, hanno il diritto a veder rimuovere la fotografia del figlio ma non a ottenere il risarcimento del danno se non sono in grado di quantificarlo.
CASO 3-
Il padre non può, senza il consenso della madre, postare o inserire nei suoi profili social le foto dei figli minori e deve rimuovere quelle esistenti. Infatti senza l’autorizzazione dell’altro genitore la pubblicazione avviene illegittimamente, dato che il diritto alla privacy del minore e i pericoli della gestione spregiudicata delle foto da parte di terzi riguardano aspetti delicati per i quali occorre la concorde volontà dei genitori.
Fonte articolo completo: Il Sole 24 Ore
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