Il Garante chiarisce il Diritto di accesso riguardante
persone decedute

Di seguito le schede sui DIRITTI di accesso

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

Art. 2 – terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali.

Chi può chiedere l’accesso?

Chi ha un interesse proprio, chi agisce a tutela dell’interessato, come suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?

Al Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell’interessato) anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.

Che cosa si può chiedere?

Si può chiedere l’accesso ai dati personali della persona deceduta, di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, l’origine dei dati, nonché di conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall’Unione Europea.

Ci sono costi da sostenere?

No. Tuttavia, se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni (vedi art. 12, par. 5, del GDPR).

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì. Il diritto di accesso ai dati di persone decedute è escluso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, la persona deceduta lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta comunicata al Titolare del trattamento. Tale divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché’ del diritto di difendere in giudizio i propri interessi (vedi art. 2- terdecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali).

La richiesta di accesso deve essere motivata?

No.

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall’art. 12 del GDPR.

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

Il richiedente può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all’Autorità giudiziaria.

Per approfondimenti e informazioni: https://www.gpdp.it/home/diritti

FONTE ARTICOLO: Il Garante Privacy