Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Ecco il cambio di prospettiva
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza“ con quella che potremmo considerare la Riforma della Crisi d’Impresa.
Tra le NOVITÀ si segnalano:
- l’introduzione delle procedure di allerta;
- l’introduzione delle procedure di composizione assistita della crisi e l’istituzione di un organismo di controllo chiamato OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa),
- la sostituzione del termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”, così come già avviene in altri Paesi europei,
- la semplificazione delle disposizioni in materia concorsuale e riduzione di tempi e costi delle procedure concorsuali,
- l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi d’impresa e i rapporti di lavoro, e relative forme di tutela dei lavoratori.
L’OBBIETTIVO principale:
Anticipare l’emersione della crisi per scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e “massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale”
Chiaramente lo scopo è quello di salvaguardare il tessuto produttivo italiano costituito per il 76% da PMI, in un momento storico particolare: sebbene ci siano numerosi stimoli e incentivi (anche monetari come il voucher digitalizzazione Roma e delle altre Camere di Commercio) verso l’innovazione, autentico motore propulsivo per la crescita delle imprese, non tutte le aziende hanno ancora ben compreso perché è importante innovare.
Quali saranno la MODALITÀ?
- l’introduzione delle procedure di allerta dirette ad evitare che il ritardo nell’individuazione dei segnali della crisi d’impresa si trasformi in insolvenza
- la previsione di nuovi obblighi per gli organi di controllo deputati a valutare costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, l’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione
Ma da dove possiamo prendere le informazioni?
La fonte delle informazioni è l’ERP aziendale!
Infatti, le informazioni di bilancio continuamente aggiornate relative alla quotidianità della vita aziendale ( ordinativi, fatturati, costi, flussi di cassa, qualità e tempistiche di pagamenti..) sono necessarie ma non sufficienti, perchè basate su dati PASSATI e PARZIALI.
Riferimenti e Scadenze:
- Da subito (30gg dalla pubblicazione in GU): l’imprenditore dovrà dotarsi di sistemi di rilevazione della crisi per fare in modo che l’organo amministrativo, previo l’utilizzo di questi strumenti, abbia tempo di individuare sintomi di crisi e correggerli prima che tra 18 mesi inizino le segnalazioni dei soggetti qualificati
- Entro il 16 dicembre 2019: le Srl in essere alla data del 16 marzo 2019 – ossia alla data di entrata in vigore della norma – al ricorrere dei relativi requisiti, devono: provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.
- Dal15 agosto 2020, obbligo di segnalazione da parte dei soggetti qualificati all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa)
Fonte: Terasoft