L'informativa privacy: specificità per il whistleblowing
D’altronde, come sopra accennato, il DLWB afferma che i trattamenti relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni vanno effettuati “ fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679”. Inoltre, nelle proprie Linee guida l’ANAC specifica che l’unità interna competente (UWHIB) “si occupa di fornire informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna, sugli obblighi informativi relativi al trattamento dei dati personali” richiamando al riguardo anche l’art. 14 del GDPR.La pubblicazione ex-ante avrebbe anche il vantaggio, in termini di trasparenza, di dare preventiva risposta alla persona che presumesse di essere stata segnalata e che presentasse quindi istanza ad hoc all’organizzazione: in tal caso - ove l’iter della segnalazione ancora non consentisse di rendere noto un eventuale procedimento disciplinare - l’organizzazione non potendo rispondere nel merito dovrebbe decidere se con la risposta (generica) fornire anche l’informativa oppure solo dire che la materia è coperta da riservatezza, pur sapendo che i dati dell’interessato sono trattati (si pensi ad es. al caso di segnalazione archiviata ma le cui informazioni sono conservati nel limite di cinque anni previsto dal DLWB), rimandando solo al momento dell’eventuale procedimento disciplinare la produzione dell’informativa. Ulteriori complessità potrebbero porsi, poi, nel caso di canali paralleli di segnalazione dove le limitazioni dei diritti del segnalato (ovvero degli artt. 15-22 e 77 del GDPR) introdotte dall’art. 24.4 del DLWB (per le segnalazioni oltre che ai sensi del DLWB stesso anche del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza come), non fossero applicabili e quindi una informativa (generale ed ex-ante) anche a favore dei segnalati - e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione WB – sarebbe opportuna se non necessaria. Per concludere, Il DLWB è in fase di start-up: una maggiore trasparenza non può, ad avviso di chi scrive, che agevolarne l’affermazione nel rispetto dei diritti di tutte le parti in causa. Fonte ufficiale: FederPrivacy