Informativa privacy e limitazione dell’angolo di visuale delle telecamere
Una recente ordinanza-ingiunzione (Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 – doc. web n.9746047) emessa nei confronti di un circolo culturale ci ripropone l’assoluta importanza di due fondamentali presupposti di liceità di un impianto di videosorveglianza: l’informativa e l’angolo di visuale delle telecamere.
Il caso è nato da una segnalazione fatta dalla Polizia Locale all’Autorità Garante in merito ad un accesso ispettivo, sollecitato dalla Stazione dei Carabinieri, in merito ad alcune telecamere esterne puntate verso la facciata della Caserma.
L’accesso della Polizia Locale aveva constatato che sia le sei telecamere interne, che le tre esterne al Circolo non erano segnalate da alcun cartello contenente l’informativa e due di quelle esterne riprendevano il marciapiede e la facciata della Stazione dei Carabinieri.
Il Garante, sulla base degli elementi ricevuti avviava il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento europeo (angolo di visuale non circoscritto all’area del Circolo) e dell’art. 13 del Regolamento (assenza dell’informativa).
Sotto il profilo dell’informativa, osserva il Garante della Privacy che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali e pertanto deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.
A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, tenuto conto delle Linee Guida n.3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.
Inoltre, va tenuto presente che la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un titolare si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Pertanto, anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree (vedi in proposito Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).
Il trattamento deve quindi essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.).
La violazione dei suindicati presupposti di legittimità del trattamento comporta un trattamento illecito di dati e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (nel caso in esame di duemila euro) prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689).
Fonte : FederPrivacy