L’Agenzia delle Entrate richiede l’adesione per la consultazione di «Fatture e corrispettivi»
Da qualche settimana, accedendo al portale «Fatture & Corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate, appare un importante avviso per i contribuenti e per i loro intermediari. In estrema sintesi viene detto che, a partire dal 3 luglio 2019, non sarà più possibile consultare e/o scaricare le fatture emesse e ricevute dal sito «Fatture & Corrispettivi», a meno che l’operatore Iva o l’intermediario fiscale da questi appositamente delegato, ovvero il consumatore finale, abbiano aderito preventivamente ed espressamente a un nuovo servizio di consultazione delle fatture, mediante un’apposita funzionalità che sarà resa disponibile a partire dal 3 maggio 2019 nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
In assenza di adesione preventiva a tale servizio, l’Agenzia memorizzerà il file Xml della fattura elettronica solo temporaneamente, fino all’avvenuto recapito della stessa alla Pec o all’Hub di destinazione (codice destinatario).
Una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i «dati fattura», ossia i dati fiscalmente rilevanti all’articolo 21 del decreto del Dpr 633/1972, a esclusione di quelli del corpo della fattura, di cui al comma 2, lettera g).
I punti essenziali contenuti nell’avviso sono i seguenti:
- fino al 3 maggio 2019 non è necessario (e neppure possibile) fare nulla;
- dal 3 maggio 2019 e per i successivi 60 giorni (quindi fino al 2 luglio 2019) sarà possibile effettuare l’adesione al servizio da parte contribuenti titolari di partita Iva, nonché ai condomini e agli enti non commerciali;
- a partire dal 3 luglio 2019, qualora non si sia effettuata l’adesione al servizio di consultazione, non sarà più possibile visionare e scaricare le fatture ricevute dal sito «Fatti, in quanto queste verranno cancellate e delle stesse rimarranno memorizzati sui sistemi dell’agenzia delle Entrate esclusivamente i «dati fatture» (ossia i riepiloghi Iva).
In definitiva, l’agenzia delle Entrate procede alla materiale cancellazione dei file Xml delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
- assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate sia da parte del cedente/prestatore che del cessionario/committente;
- presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
Tuttavia, anche qualora la fattura Xml venga memorizzata e non venga cancellata, saranno resi disponibili in consultazione i file Xml delle fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione al servizio di consultazione (cedente/prestatore o cessionario/committente).
L’adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file Xml delle fatture elettroniche, apre però la strada all’agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza all’utilizzo dei dati in essi contenuti per le attività di controllo.
Tali soggetti saranno comunque tenuti ad osservare le indicazioni contenute nel decreto ministeriale previsto dall’articolo 1, comma 5, del Dlgs 127/2015, che prevedono modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall’agenzia delle Entrate, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate.
Pur comprendendo tutte le esigenze di Privacy bisognerà quindi capire se tale possibilità risulterà o meno vantaggiosa per il contribuente.
Fonte: articolo completo su Il Sole24ore
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware